TRIBUNALE DI VERCELLI RICONOSCE LA CARTA DOCENTE AI PRECARI
RICONOSCIUTA LA CARTA DEL DOCENTE AI PRECARI DI VERCELLI
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IL GIUDICE HA RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA CARTA DEL DOCENTE
Per il giudice di Vercelli la Carta Elettronica del docente è riconducibile alla nozione di “condizione d’impiego” di cui all’art. 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Tale accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non consente differenziazioni di trattamento tra docenti precari e docenti di ruolo.
Conformemente all’articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti.
La formazione continua è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero.
Inoltre, dall’adozione del decreto-legge dell’8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l’acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento dei loro compiti professionali a distanza.
TUTTI I DOCENTI HANNO IL DIRITTO E L’OBBLIGO AD AGGIORNARSI PERIODICAMENTE
Prosegue il giudice ricordando che tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l’obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Infatti, già il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria
Impongono all’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Il Giudice non ha quindi avuto alcun dubbio nel rilevare che tali strumenti debba essere compresa la Carta del docente, che assolve la necessità di garantire la qualità dell’insegnamento.
TRIBUNALE DI VERCELLI RICONOSCE LA CARTA DOCENTE AI PRECARI
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEVE RISPETTARE IL PRINCIPIO DI BUON ANADAMENTO
La sentenza del Tribunale di Vercelli ha inoltre ricordato che la Pubblica Amministrazione deve orientare la propria organizzazione nell’ottica di garantirne il buon andamento.
Quindi, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti
LA DECISIONE DEL GIUDICE
La decisione del giudice è stata la seguente:
Va così dichiarato il diritto del ricorrente “ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015», ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento di € 1.500,00 (€ 500,00 per ciascun anno) sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2021/2022, 2022/23 e 2023/2024″
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